Il 20 aprile è entrato in vigore il Decreto legislativo di riordino dei vari obblighi in materia di trasparenza per le pubbliche amministrazioni, emanato in base alla delega conferita con legge 190/2012.
Per cercare di riordinare le idee, ho coordinato le norme in un buon numero di slides, per cominciare a discuterne con tutti i colleghi e collaboratori dei Comuni dove lavoro.
Saranno graditi tutti i commenti e sopratutto le correzioni e gli aiuti per avere un quadro organico.
Di seguito il link dove è possibile scaricare il file. Se qualcuno volesse utilizzare la presentazione, sarò grato fin d'ora se vorrà indicare la fonte.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3166713/Traspa.ppt
Livio Sigot - Aggiornamenti professionali
Documentazione, novità, riflessioni in materia di Enti locali
mercoledì 15 maggio 2013
giovedì 7 marzo 2013
Una "Bozza" di piano anticorruzione
Elaborato a partire da materiale
reperito in rete, e cercando di semplificare dove possibile, ecco un primo
schema al quale stiamo lavorando:
Per l’anno 2013 l’articolo 34-bis del decreto legge
179/2012 ha prorogato il termine di approvazione del piano anticorruzione al 31
marzo 2013.
La legge 190/2012 rinvia alle intese
in sede di Conferenza unificata la fissazione degli adempimenti e dei termini
riservati agli enti locali per la stesura del Piano: “entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 comma 1
del decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione
dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di
diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita
attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla
definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di
prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015,
e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della
funzione pubblica (omissis)”.
Si potrebbe
quindi pensare di aspettare le intese in Conferenza unificata.
E’ stato fatto notare che la proposta
di Piano deve essere tempestivamente predisposta dal responsabile della prevenzione
della corruzione; se poi fosse commesso un reato di corruzione, accertato con
sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione sarebbe chiamato
a risponderne
personalmente qualora non potesse dimostrare di aver predisposto, prima della
commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione ed
osservanza.
Prudente quindi elaborare e proporre
all’approvazione comunque un Piano in attesa che vengano raggiunte le citate
intese, per poi adeguarlo secondo gli indirizzi che verranno espressi.
Per queste motivazioni, il
sottoscritto Dr. ______________, nominato responsabile della prevenzione della
corruzione con decreto del sindaco numero ______ del _________, propone il
seguente schema di “Piano provvisorio anticorruzione” contenente anche i primi
adempimenti in materia di selezione e formazione del personale addetto ai settori
più esposti:
Piano
provvisorio anticorruzione
Selezione
e formazione del personale destinato a operare nei settori esposti
1. Individuazione delle
attività a più elevato rischio di corruzione
Per ogni area sono comunque ritenute
attività a più elevato rischio di corruzione i procedimenti che riguardano:
a)
autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, irrogazione di sanzioni,
verifiche fiscali e istituti deflattivi del contenzioso;
b)
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
c)
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture,
locazioni attive e passive, concessione di beni e servizi, tutte le procedure
successive relative alla esecuzione dei contratti e ai relativi collaudi e
liquidazioni;
d)
concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale, collaboratori,
consulenti.
Altre attività a più
elevato rischio di corruzione per singoli servizi secondo la classificazione
del bilancio e avuto riguardo alla concreta organizzazione e attività del
Comune:[1]
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:
Ufficio tecnico = scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, con particolare attenzione alle
procedure “in economia”,
approvazione di varianti in corso d’opera di lavori, contabilità finali.
Funzioni di polizia locale:
Polizia municipale = compiti di vigilanza e
verifica di pubblica sicurezza.
Polizia commerciale e amministrativa =
verifiche ed ispezioni presso gli esercenti.
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:
Urbanistica e gestione del territorio =
attività di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, DIA,
SCIA), verifiche ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani
attuativi e piani integrati di intervento), pianificazione urbanistica generale
ed attuativa.
Edilizia residenziale pubblica locale e
piani di edilizia economico-popolare = assegnazione degli alloggi.
3. Meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
Formazione: i provvedimenti
conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento
svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire
alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà
ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto
del diritto di accesso.
I provvedimenti conclusivi devono sempre essere
motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in
relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a
rendere chiaro il percorso che ci porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla
fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse
(buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).
Lo stile dovrà essere il più possibile
semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e
sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere la motivazione
con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi, sono preferibili i
paragrafi con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale,
complemento oggetto.
Questo per consentire a chiunque, anche a
coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa,
di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.
Di norma ogni provvedimento conclusivo
prevede un meccanismo di “doppia sottoscrizione”, dove firmino a garanzia della
correttezza e legittimità sia il soggetto istruttore della pratica, sia il
titolare del potere di adozione dell’atto finale. Tale modalità va
obbligatoriamente adottata in tutti i casi in cui, per il limitato organico a
disposizione, non sia possibile la “rotazione” del personale preposto alle
attività.
Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata,
ovvero di selezione concorsuale o comparativa, si individui sempre un soggetto
terzo con funzioni di segretario verbalizzante “testimone”, diverso da coloro
che assumono le decisioni sulla procedura.
Attuazione: si ribadisce, anche per i
profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione dei
procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni
stabilite da leggi e regolamenti.
Anche in fase attuativa (ad esempio per
liquidazioni, collaudi, controlli successivi sui destinatari di permessi etc.) si
utilizzi il sistema della “doppia firma” (l’istruttore propone, il responsabile
verifica – se del caso a campione – e poi dispone).
Controllo: ai fini della massima
trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti
dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi
il procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei
casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione,
decreto od ordinanza.
Determinazioni, decreti, ordinanze e
deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all’Albo pretorio online,
quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web dell’ente e rese
disponibili, per chiunque, a tempo indeterminato. Qualora il provvedimento
conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla
pubblicazione sul sito web dell’ente a tempo indeterminato, adottando le
eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali e garantire il
c.d. diritto all’oblio.
Per economia di procedimento gli aspetti
potenzialmente collegati al rischio corruzione verranno controllati nelle
periodiche verifiche sull’attività amministrativa previste dal Regolamento per
i controlli interni.
4. Obblighi di informazione nei confronti del
responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
I provvedimenti conclusivi, diversi dalle
deliberazioni e dalle determinazioni, pubblicati in sezioni del sito web
differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente di
determinazioni e deliberazioni, sono in tal modo disponibili per il
responsabile della prevenzione della corruzione.
Come prassi già operativa, si prevede la materiale
trasmissione di tutte le determinazioni assunte al Segretario generale, che le
visionerà anche nella veste di responsabile della prevenzione.
5. Monitoraggio del rispetto dei termini,
previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
Il monitoraggio del rispetto dei termini di
conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e
valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della
gestione.
Il rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di
regolarità amministrativa previsti dal regolamento comunale sui controlli
interni.
6. Monitoraggio dei rapporti tra
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni
di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci
e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.
Le verifiche saranno svolte in sede
d’esercizio dei controlli preventivo e
successivo di regolarità amministrativa previsti dal regolamento
comunale sui controlli interni.
In quella sede, a campione, si verificherà
la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità, in base ai dati
anagrafici disponibili.
Si richiama il dovere di segnalazione ed astensione
in caso di conflitto di interessi di cui al nuovo art. 6 bis della legge 241/90
(Il responsabile del procedimento
e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale) con la richiesta di
intervento del soggetto che, in base ai regolamenti dell’Ente, deve sostituire
il soggetto potenzialmente interessato.
7. Individuare specifici obblighi di trasparenza
ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Come già precisato, qualora il provvedimento
conclusivo del procedimento sia un atto amministrativo diverso dalla
deliberazione o dalla determinazione, si deve provvedere comunque alla
pubblicazione sul sito web dell’ente a tempo indeterminato.
Il provvedimento finale, e ogni altro atto –
anche interno – che sia utile alla comprensione del procedimento e non leda il
diritto alla riservatezza delle persone, dovrà essere pubblicato sul sito web
dell’ente. La pubblicazione è sempre a tempo indeterminato, con le garanzie
previste per la tutela dei dati personali. L’adeguamento del sito web dell’ente
ai principi qui contenuti avverrà comunque entro il 31 dicembre 2013.
8. Selezione
e formazione del personale
In via provvisoria, sino a che sarà
possibile avvalersi anche delle iniziative formative previste su base nazionale
dalla legge 190/2012, si stabilisce il seguente piano formativo, a livello di
ente, per il personale addetto alle attività individuate ai sensi del paragrafo
1:
-
almeno una giornata di presentazione generale della normativa e del
piano anticorruzione a livello di ente, con la discussione delle modalità
pratiche di attuazione;
-
attività formative specifiche, in forma seminariale, per il personale segnalato
dai Responsabili della Aree e più direttamente addetto alle procedure di scelta
del contraente, al rilascio di permessi, autorizzazioni e vantaggi economici,
verifiche e ispezioni, procedimenti sanzionatori e simili (almeno 2 entro un
anno dall’approvazione del piano, almeno ___ persone formate).
Il responsabile della
prevenzione della corruzione
FERIE RESIDUE ANNO PRECEDENTE, PROROGA DEL TERMINE DEL 30 GIUGNO, VINCOLI E SANZIONI
In tempi di vincoli di ogni tipo, ad inizio anno ritorna sempre la
questione delle ferie dell’anno precedente da esaurire da parte del personale.
Ho provato a raccogliere qualche idea.
COMMENTO RIPRESO QUASI
TESTUALMENTE DALL’ ORIENTAMENTO ARAN 1501
Le disposizioni in materia di ferie di cui all’art. 10 D. Lgs n.
66 del 2003, come modificato dal D. Lgs n. 213 del 2004 devono,
necessariamente, essere interpretate ed applicate in relazione alle previsioni
di fonte contrattuale.
Si ritiene opportuno premettere che il coordinamento delle due
fonti, pone anche problemi di interpretazione della fonte legale. A tale
proposito, si fa rinvio anche agli orientamenti applicativi del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, diramati con circolare n. 8 del 3 marzo 2005.
L’Aran in proposito dice:
Si ricorda che la fonte
legale (art. 10, comma 1 del
D. Lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 213/2004),
prevede specifiche disposizioni in merito alla fruizione delle ferie annuali
retribuite, che si possono così riassumere:
a1) diritto ad un periodo annuale non inferiore a 4 settimane;
b1) diritto alla fruizione di almeno due settimane nell’anno di
maturazione (le due settimane devono essere consecutive a richiesta espressa
del lavoratore);
c1) fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18
mesi successivi all’anno di maturazione;
d1) la salvaguardia di quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, relativamente alle “modalità di fruizione”
Parallelamente, la fonte
contrattuale prevede “altre”
disposizioni, in merito alle modalità di fruizione, così riassumibili:
a2) fruizione di tutto il periodo di ferie nel corso dell’anno
solare di riferimento;
b2) diritto alla fruizione, su espressa richiesta del dipendente,
di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30 settembre, nel
rispetto dei turni prestabiliti;
c2) in deroga alla previsione ricordata al punto a2), possibilità
di fruizione entro il primo semestre dell’anno successivo, ma limitatamente al
caso di “indifferibili esigenze di servizio”;
d2) in deroga alla previsione ricordata al punto a2), possibilità
di fruizione entro aprile dell’anno successivo, ma limitatamente al caso di
“motivate esigenze di carattere personale” del dipendente;
e2) in deroga alla previsione ricordata al punto d2), possibilità
di fruizione in deroga ai limiti di giugno e aprile, limitatamente al caso di
“impedimento derivante da malattia o infortunio del lavoratore”.
Venendo al più delicato
problema del coordinamento tra le due fonti, si ritiene opportuno suggerire
la seguente lettura:
1) non v’è alcun dubbio sul fatto, che la previsione di fonte
contrattuale sia “prevalente” rispetto a quella della fonte legale, in quanto
“trattamento più favorevole per il dipendente”; resta ferma ovviamente la
sanzionabilità amministrativa esclusivamente
per la violazione del trattamento minimo di legge (mancata fruizione delle due settimane
entro il 31/12);
2) si ritiene che anche la previsione di fonte contrattuale
di cui al punto b2) introduca - rispetto alla previsione sintetizzata in b1) -
un trattamento di “miglior favore per il dipendente”; pertanto essa deve essere
senza alcun dubbio applicata, in quanto obbligo assunto contrattualmente; anche
in questo caso, tuttavia, non
potrà prescindersi dal rispetto dell’obbligo minimo di legge, ossia la
fruizione di almeno 2 settimane nell’anno di maturazione; resta sempre ferma –
come già detto – la sanzionabilità
amministrativa per la sola violazione di legge;
3) infine, si ritengono tuttora vigenti (e vincolanti per il
datore di lavoro) le deroghe di cui ai punti c2), d2), e2), previste dal
medesimo contratto collettivo, naturalmente strettamente
condizionate al verificarsi
delle fattispecie ivi stabilite; anche in questo caso, tuttavia, la norma
legale richiamata nel punto c1), rappresenta un “minimo” non derogabile.
Si ricorda, da ultimo, anche con riferimento a quanto suggerito al
predetto punto 3), il significativo richiamo, contenuto nella circolare
ministeriale, al fatto che “nei casi di sospensione del rapporto di lavoro”
(esempio maternità) che rendano impossibile fruire delle ferie, secondo il
principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto
del principio dettato dall’art. 2109 del Codice Civile”.
La lettura suggerita da Aran è ispirata, innanzitutto, ad un
criterio prudenziale, anche in considerazione della possibilità di incorrere
nelle sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis del citato D. Lgs. n.
66/2003, nonché di eventuale contenzioso con i dipendenti e possibile
affermazione di responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di
lavoro.
Essa sembra inoltre confortata da alcuni passaggi contenuti nella
circolare ministeriale, in particolare dal richiamo, ivi contenuto, alla
possibilità che la contrattazione collettiva possa prevedere “un termine
massimo di fruizione del periodo di ferie ‘minore’ di quello individuato
dal legislatore, ferma restando la punibilità della sola violazione di legge”.
VALUTAZIONI PRATICHE E CONCLUSIONI
Il rispetto dei limiti legali (2 settimane fruite
entro l’anno, altre 2 settimane fruite entro i 18 mesi successivi all’anno di
maturazione) è l’unico sanzionato legalmente (e come tale da ritenersi
indisponibile contrattualmente, in quanto collegato ai principi costituzionali
di salvaguardia della salute del lavoratore). La sanzione è:
In caso di violazione delle disposizioni
previste dall’ articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,
la sanzione amministrativa è da 400
a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di
dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione
amministrativa è da 800 a
4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta
Dunque, tecnicamente, se al 31.12.2012 una persona ha 32 giorni di
ferie residue del 2012, in
teoria è un problema! Dovrebbe averne di residue del 2011, ma aver fatto almeno
10 giorni del 2012! Al di là della “imputazione” è però importante che almeno
le due settimane nel 2012 le abbia fatte, e questo è difficile che non succeda.
Così come sarà difficile che le altre due non le fruisca entro il 30 giugno di
due anni dopo (i 18 mesi successivi). In generale si potrebbe dire che ogni
persona, per essere sempre a posto, dovrebbe fruire di almeno 20 giorni in un
anno (ovvero di 24 se avesse l’orario articolato su 6 giorni).
Il rispetto dei più stretti limiti contrattuali (30 aprile – 30 giugno)
è invece sanzionato solo tra le parti, per inadempimento. Dovrebbe essere
possibile derogarvi, con l’accordo delle parti.
Può andare bene la richiesta delle RSU accettata
dall’Amministrazione; tuttavia un Responsabile che volesse tutelarsi appieno potrebbe
farsi fare anche una accettazione della proroga anche dal lavoratore medesimo.
L’optimum forse è una comunicazione al lavoratore che “lo mette in ferie” per i
periodi previsti, e la richiesta del lavoratore medesimo di venire a lavorare
lo stesso!
La questione oggi è che, da metà 2012, le ferie maturate e non
godute non potranno essere pagate al momento della fine del rapporto di lavoro.
A mio avviso si potrebbe ipotizzare, nel caso degli Enti locali
con 32 giorni di ferie/festività soppresse, che 20 giorni (le 4 settimane di
legge) vadano comunque fatte e esaurite, nel 18 mesi. Alla fine di quel
periodo, le eventuali 12 giornate non fruite, finirebbero con l’essere definitivamente
perdute.
Siccome la materia è un poco confusa, e lo rimango comunque un
poco anch’io, resto aperto a soluzioni diverse che qualcuno volesse
eventualmente prospettare, oppure se vi fossero interpretazioni o sentenze in
merito che non conosco.
mercoledì 6 marzo 2013
Concessione di un servizio (ad esempio gli impianti sportivi) “mista” che comprenda anche l’esecuzione di opere sugli impianti concessi e patto di stabilità. Quando non è “elusiva” del patto?
E' passato un po' di tempo dall'ultimo post, ma avendo cambiato da poco la principale sede di servizio ho avuto meno tempo per condividere lavori e approfondimenti che nell'operare quotidiano si presentano.
Riporto di seguito alcune riflessioni in materia di partenariato pubblico privato, realizzazione di opere pubbliche, patto di stabilità (la questione può essere di interesse per i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti appena entrati in regime di patto).
Concessione
di un servizio (ad esempio gli impianti sportivi) “mista” che comprenda anche
l’esecuzione di opere sugli impianti concessi e patto di stabilità. Quando non è
“elusiva” del patto?
Il primo riferimento
normativo da prendere è l’art. 31 commi 30 e 31 della legge 183/2011:
30. I contratti di
servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano
elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.
31. Qualora le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il
rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai
pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, …
I
commi sono spiegati nelle circolari RGS sul patto. Nel 2013 è la n. 5:
In generale, si
configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta
siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e
strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne
consegue che risulta fondamentale, nell’individuazione della fattispecie
di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalità economico-amministrativa
del provvedimento adottato. (…)
L’elusione delle regole
del patto di stabilità interno realizzata attraverso l’utilizzo dello strumento
societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto
sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell’ente per trovare
evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l’evidente
fine di aggirare i vincoli del patto medesimo.
Sempre a fini
esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di
evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l’ente e le sue
diramazioni societarie e para-societarie, nonché l’illegittima traslazione di
pagamenti dall’ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio,
attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.
(…)
Al riguardo, si segnala
che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del
patto di stabilità interno possono estendersi all’esame della natura sostanziale
delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio
generale di prevalenza della sostanza sulla forma.
A titolo di esempio,
una comune modalità di elusione potrebbe essere rappresentata dall’imputazione
di poste in sezioni di bilancio – in entrata e in uscita – non rilevanti ai
fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove (…)
Sempre a fini
esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell’ambito delle valorizzazioni
dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con
le società partecipate o con altri soggetti con la finalità esclusiva di
reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del
patrimonio.
In proposito, si
ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 95, se l’acquisto da
parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni,
di un cespite ceduto da una Pubblica amministrazione, che controlla tale
soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione,
non dà luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale.
Circa la qualificazione del contratto, se di
servizi o lavori, ricorriamo al d.lgs 163/2006, art. 14, commi 3 e 4:
3. (..) l’oggetto
principale del contratto è costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume
rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche
specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale
del contratto.
4. L’affidamento di un
contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di
limitare o escludere l’applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative
all’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono
l’oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la
concorrenza.
Mentre
l’operatore economico, secondo l’art. 15:
1. L’operatore
economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto,
deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente
codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal
contratto.
Può però anche prospettarsi una diversa soluzione,
nel caso in cui si preveda che il concessionario del servizio non esegua
direttamente le opere (art. 32 comma 1 lettera f ), per cui si applica il
codice dei contratti, con alcune particolarità ai:
f) lavori pubblici
affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente
strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;
Sul punto conferma anche l’autorità di vigilanza (Deliberazione
n. 207 del 21/06/2007):
“Si
ricorda, infine, che qualora il concessionario debba realizzare interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria sulle opere in concessione, il bando di
gara deve prevedere la relativa qualificazione o l’obbligo di affidare i lavori
mediante procedure ad evidenza pubblica”
Comunque se il valore delle opere di manutenzione
straordinaria è inferiore al 50% del valore totale e comunque si tratta di un
accessorio all’oggetto principale del contratto, si applicano le regole della
concessione di servizi (art. 30 del codice).
La concessione di servizi rientra (art. 3 comma 15-ter
del codice) nella definizione di “partenariato pubblico privato”:
“i «contratti di
partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più
prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione
di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di
privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei
rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico
privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l'affidamento di lavori
mediante finanza di progetto, le società miste. (…). Fatti salvi (…) alle
operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle
decisioni Eurostat.”
Quindi circa il rapporto con il Patto di Stabilità
si possono richiamare i principi sviluppati con riferimento al leasing in
costruendo, al project financing e alla concessione di costruzione e gestione
(quest’ultima è forse la più vicina al caso che trattiamo).
Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte
dei conti, n. 49/2011 del 16 settembre 2011 (principi elaborati in riferimento
al leasing in costruendo):
“…occorre verificare se
dalla struttura dell’operazione in esame possa derivare indebitamento per la
P.A. e quindi se debbano o meno trovare applicazione le regole che limitano la
facoltà di indebitamento per gli enti locali.
Sul punto assumono
rilevanza i criteri contenuti nelle decisioni Eurostat ai quali il comma 15-ter
dell’art. 3 del codice dei contratti, …, fa richiamo, stabilendo che “alle
operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) si applicano i contenuti
delle decisioni Eurostat”.
Infatti, nell’ambito
della specificazione dei vincoli di finanza pubblica che gli Stati che compongono
l’Unione europea devono seguire in materia di disavanzo e debito pubblico, è
stato messo in luce che la spesa inerente la costruzione di opere pubbliche non
grava sul bilancio dell’ente a condizione che il rischio concernente la
costruzione dell’opera ricada sul soggetto realizzatore e che a quest’ultimo
venga addossato anche un rischio ulteriore consistente, alternativamente, in
quello riferito alla domanda, vale a dire all’utilizzo da parte degli utenti
finali ovvero nella disponibilità del servizio connesso alla realizzazione
dell’opera.
Secondo la determinazione Eurostat
in data 11 febbraio 2004, sui partenariati pubblico privati per rischio di
costruzione si intende oltre a quello che di regola sopporta l’appaltatore/concessionario
in ordine al rispetto dei tempi, dei costi e della qualità pattuiti, anche il
fatto che l’esecutore venga pagato subordinatamente alla reale ed effettiva
realizzazione dell’opera.
Per rischio di domanda
si intende il tipico rischio riferito all’utilizzo dell’opera (o del servizio
connesso) da parte dell’utenza finale.
Per rischio di
disponibilità, infine, si intende il fatto che il realizzatore deve mettere a disposizione
degli utilizzatori finali l’infrastruttura e il committente corrisponderà un canone
destinato a remunerare, oltre alla disponibilità del servizio, anche (in tutto
o in parte) il costo di realizzazione dell’opera.
Per potersi ritenere
che l’intervento realizzato tramite operazioni di leasing immobiliare sia
considerabile quale partenariato pubblico-privato ai fini dell’inserimento
nella contabilità pubblica, e, in particolare, per non essere considerato nel
calcolo del disavanzo e del debito pubblico, rispetto ai tre rischi classificati
da Eurostat di costruzione, di domanda e di disponibilità, almeno due -
normalmente quelli di costruzione e di domanda negli interventi relativi alla
realizzazione di opere pubbliche - devono pienamente sussistere in modo
sostanziale e non solo formale a carico del privato.
La mancata sussistenza
di almeno due parametri indica che l'operazione non ha realmente natura di
partenariato con utilizzo di risorse private ma che, di fatto, rientra nella
piena disponibilità e rischio per l'ente pubblico.
Se l’operazione non
rispetta i criteri indicati sopra non può essere considerata quale partenariato
pubblico-privato e dovendo essere inserita nel calcolo del disavanzo e del debito
nazionale, analogamente deve essere qualificata come operazione di indebitamento
dell’ente territoriale”
Del. Sezione regionale di controllo per l’Emilia
Romagna n. 5 del 19.1.2012), in riferimento al project financing:
“…è possibile
rispondere al quesito …evidenziando come il project financing non sia, nel suo
fisiologico operare, uno strumento elusivo della normativa sul patto di
stabilità. L’istituto de quo, infatti, può costituire un importante strumento a
disposizione degli enti locali, al fine di permettere la realizzazione di opere
pubbliche, giovandosi dell’ausilio finanziario, ma anche tecnologico ed
organizzativo dei privati.
La finanza di progetto,
tuttavia, si presta anche ad un utilizzo distorto. Nel caso in cui, infatti, l’apporto
pubblico sia superiore alla metà del valore dell’opera, i contratti posti
in essere non possono più considerarsi riconducibili alla fattispecie tipizzata
dal legislatore, finendo per avere il solo nome del project financing, ma
natura giuridica del tutto diversa.
Similmente, accade nel
caso in cui l’ente locale si renda garante presso il soggetto finanziatore,
normalmente un istituto bancario,
rispetto al capitale concesso in credito al promotore. In tal modo,
infatti, si svilisce la funzione del project financing, la quale non può
ridursi esclusivamente ad una tecnica di finanziamento delle opere pubbliche,
ma deve anche consentire il trasferimento in capo ai privati, quantomeno in
parte, dei rischi relativi al buon esito del progetto.
E’ utile ricordare una
concreta fattispecie, sottoposta all’esame della Sezione regionale della Corte
dei conti per il Veneto, nell’ambito della quale il project financing si è
rivelato essere apertamente finalizzato ad
eludere apertamente il patto di stabilità. Il caso in questione aveva ad
oggetto un project financing stipulato da un Comune con una società dallo
stesso interamente partecipata.”
Dunque, concludendo, la decisione Eurostat
dell’11 febbraio 2004 riguarda il trattamento contabile nei conti nazionali dei
contratti sottoscritti dalla P.A. nel quadro di partenariati, e specifica
l’impatto di tali operazioni sul bilancio e sul debito pubblico. In
particolare, secondo la decisione, i flussi finanziari legati ad operazioni di
partenariato sono registrati fuori dal bilancio delle amministrazioni pubbliche
quando vengono rispettate le seguenti condizioni:
a) il partner privato si assume il rischio di
costruzione;
b)
il partner
privato si assume almeno uno dei due rischi tra quello di disponibilità e di
domanda.
Per la definizione dei rischi si rimanda a quanto
sopra riportato, nonché alla circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 27 marzo 2009 che indica gli elementi che caratterizzano
l’operazione per la pubblica amministrazione. In presenza delle condizioni
citate, i beni oggetto delle operazioni di partenariato “non vengano registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni, ai
fini del calcolo dell’indebitamento netto e del debito”, come recita la
citata circolare.
Nella concessione di un impianto sportivo, dove
opere e interventi di manutenzione straordinaria siano posti dal bando a carico
del concessionario, che ne sosterrà l’onere ricavandolo dai proventi delle
tariffe degli utenti, senza che sia prevista contribuzione alcuna da parte
dell’ente concedente, né la prestazione di garanzie:
1) il rischio di domanda (degli utenti finali)
grava evidentemente sul concessionario;
2) il rischio di costruzione dovrà gravare sul
concessionario e sarà naturalmente garantito, per l’Ente concedente, da
opportune cauzioni e dalla facoltà di risoluzione per inadempimento, se le
opere non fossero realizzate nei termini contrattuali.
A queste condizioni l’operazione appare
perfettamente lecita e non elusiva del patto di stabilità.
Infine, i beni acquisiti a titolo gratuito in base
alla concessione devono essere iscritti nel patrimonio al momento in cui il
titolo di proprietà si trasferisce all’ente, in base al contratto, (Principio
contabile n. 3, par. 114), valutandoli al presumibile valore di mercato al
netto delle spese da sostenere, rilevando in contropartita il provento
straordinario nella voce sopravvenienze attive del conto economico.
Circa il regime Iva per il soggetto che li
realizza, dovrebbe valere la regola già vigente per le opere di urbanizzazione
realizzate a scomputo e trasferite al Comune.
martedì 15 gennaio 2013
“Amministrazione aperta”; la pubblicazione nella sezione “Trasparenza” come fase integrativa dell’efficacia. Quando va fatta, per gli atti di spesa comunali?
Un’altra recente
formalità imposta dalla legge, l’art. 18 del DL 83/2012, rubricato come “Amministrazione
aperta”, suscita dubbi ed appare di difficile interpretazione. Provo a fornire
qualche argomentata risposta.
Dice il primo
comma: La concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei
corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti
pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet…
E’ stato
giustamente sottolineato[1] che, dal
punto di vista oggettivo, sono soggetti a pubblicità:
1)
le sovvenzioni, i contributi, i
sussidi ed ausili finanziari alle
imprese (dunque, il sistema degli aiuti alle imprese);
2)
l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti
privati (dunque, il sistema dei “contratti pubblici” e delle prestazioni di
lavoro autonomo, mentre parrebbe che il lavoro subordinato stia fuori dalla
norma, in virtù di un inciso del successivo comma 6 dell’articolo)
3)
i vantaggi economici di
qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 ad enti pubblici e privati (dunque
genericamente il sistema dei contributi ma
solo se diretti ad “enti pubblici e privati”, mentre l’art. 12 citato parla
anche delle persone. Starebbero fuori i contributi, ad esempio di tipo assistenziale,
erogati alle persone fisiche, il che risolve alcuni problemi non secondari di privacy)
Si è infatti
osservato che la norma pone una serie non indifferente di problemi di
coordinamento con il codice della privacy e con la tutela dei dati personali,
di cui evidentemente non si è troppo curato il legislatore.
Secondo punto: la pubblicazione nella sezione “Trasparenza” come
fase integrativa dell’efficacia. Ma quanto va fatta? Prima del contratto, dopo
il contratto ma prima di ordinare l’avvio della prestazione, prima di procedere
alla liquidazione della spesa?
Dice il comma 5: A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le
concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente
decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo
legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare…
In dottrina si è sostenuto che “Pare necessario, allora, concludere che l'amministrazione possa
legittimamente andare avanti con la procedura di gara o di selezione del
destinatario del contributo senza pubblicare alcun dato fino alla stipulazione
del contratto o dell'atto convenzionale che legittima l'erogazione (si ricorda
che i provvedimenti a contrattare o che acconsentano all'erogazione
costituiscono meri atti interni e non sono titoli validi per far suscitare il
rapporto obbligatorio col destinatario).
L'adempimento della
pubblicazione, dunque, appare potersi e doversi effettuare subito dopo la
stipulazione del contratto o la formazione di altro titolo per l'erogazione
(convenzione che disciplini l'erogazione di contributi, ad esempio). Solo una
volta formatosi il «titolo», infatti, la sua efficacia può risultare
«condizionata».
Poiché la pubblicazione
prevista dall'articolo 18 del decreto sviluppo è una condizione di efficacia,
il dirigente o il responsabile del procedimento materialmente non potrà, nel
caso di contratti ad esempio, ordinare l'avvio della prestazione, se non si sia
provveduto alla pubblicazione.[2]”
Dunque la pubblicazione non va fatta certamente prima della
stipulazione del contratto (o del provvedimento che stabilisce la concessione
dell’aiuto o del contributo). Del resto se la norma stessa mi dice che nella
pubblicazione devo inserire “il link al progetto selezionato, al
curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della
prestazione, fornitura o servizio”, come potrei inserire il link a un documento che non esiste
ancora?
Quindi, per le determinazioni comunali che impegnano le relative
spese, dovrà intervenire prima l’altra condizione di efficacia, quella legata
alla attestazione di copertura finanziaria (art. 191 e 153 comma 5 del TUEL
267/2000), che condiziona l’esecutività dell’atto di spesa e la stipula del
contratto.
Ma siamo certi che, prima di ordinare la prestazione, si debba anche
procedere alla nuova pubblicazione nella sezione “Trasparenza”?
A mio giudizio no, e dirò il perché.
L’art. 184 del TUEL 267, parlando della liquidazione della spesa
dice: La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa attraverso la quale, in base ai
documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore,
si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto.
Se osservo la norma sull’Amministrazione aperta, la avvenuta pubblicazione
è “condizione legale di efficacia del
titolo legittimante delle concessioni (di contributi) ed attribuzioni (di corrispettivi)”. Ma quando ho stipulato
il contratto la prestazione non è ancora resa; il semplice contratto non mi
darebbe affatto “titolo legittimante” a pagare, così come la deliberazione di
concessione del contributo all’associazione, priva del debito rendiconto e
della liquidazione, non mi autorizza affatto a concedere (pagare) alcunché,
salvo che il regolamento autorizzi un acconto (ma appunto si tratta di una
liquidazione).
Ancora: in un contratto è ben possibile che a fronte di un impegno
di 100, la prestazione resa e la successiva liquidazione verifichino la
legalità di un corrispettivo inferiore (perché ad esempio un lavoro è stato
fatto a misura, ovvero sono state applicate delle penali, o semplicemente la
fornitura è stata effettuata a calcolo in misura ridotta). E’ solo con la
liquidazione che io posso pubblicare un dato certo, utile e trasparente per le
finalità volute dalla norma (il controllo diffuso da parte dei cittadini)
riferito alla reale somma di denaro che andrò ad erogare in relazione a questa
o quella finalità (la norma infatti mi dice di pubblicare l’importo attribuito, non quello impegnato).
Del resto, esaminando cosa hanno fatto le prime amministrazioni
che si sono adeguate (il Comune di Cesena, la Regione Emilia-Romagna) pare vada
proprio così: vengono pubblicati contratti già stipulati e già eseguiti, almeno
in parte, nel 2012 o anteriormente, evidentemente perché ora è il momento in
cui quelle attribuzioni di vantaggi economici vanno in liquidazione.
Concludendo quindi, ritengo che la pubblicazione a norma dell’art.
18 sia fase integrativa dell’efficacia dell’atto di liquidazione della spesa,
vero titolo legittimante dell’erogazione … “sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto
del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura
o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi
e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”, e che pertanto vada fatto contestualmente ad essa (magari
riportando, a beneficio del servizio finanziario che controlla, la postilla di avvenuta
pubblicazione, così come inseriamo l’avvenuta acquisizione del DURC o la
verifica degli inadempimenti “Equitalia”).
***
Riassunto
finale:
1)
Si
pubblicano ai sensi dell’art. 18:
a. sussidi e contributi “alle imprese” (art.
2082 del codice civile “chi esercita professionalmente una
attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi”),
b. corrispettivi e compensi per l’attività di contrattuale di diritto
privato del Comune (ad eccezione del
lavoro subordinato e compensi assimilati, come gli amministratori)
c. contributi ex art. 12 della legge 241/90 a “Enti pubblici e
privati” (non si pubblicano i contributi concessi a persone fisiche che
continueranno a trovare pubblicità nell’Albo Beneficiari con le cautele sulla
riservatezza dei dati personali ove occorra)
2) La pubblicazione avviene:
a. dopo l’impegno,
b. dopo la stipula del
contratto e l’avvenuta ordinazione della prestazione
c. prima o al momento di procedere alla liquidazione della spesa,
contributo o corrispettivo che sia, quando posso inserire in modo corretto tutti
i dati che il comma 2 impone: a) il nome dell'impresa o altro
soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il
titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente
responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita
per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al
curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della
prestazione, fornitura o servizio.
d. Quando la liquidazione va al finanziario,
potrebbe avere l’attestazione di avvenuta pubblicazione da parte del
Responsabile che l’ha curata.
P.S. Io, per essere davvero trasparente,
scriverei anche nella tabella, non so nel campo del “titolo” o un altro campo, l’oggetto
della erogazione (contributo per la festa patronale, acquisto e fornitura del
gasolio da riscaldamento per le scuole, SIAE per il ballo in piazza del 15
agosto etc.) così forse i cittadini capiscono meglio.
giovedì 20 dicembre 2012
Gli incentivi per il recupero fan capolino nei Regolamenti "Imu". Ma son legittimi?
Scrivo queste brevi note perché mi ha incuriosito vedere riapparire, qua e là nei Regolamenti Imu pubblicati da alcuni Comuni, "l'incentivo" per le attività di recupero dell'evasione.
Quell'incentivo che era previsto nella potestà regolamentare comunale ai fini ICI di cui all'art. 59 del dlgs 446/1997, il quale diceva, al comma 1 lettera p), che il regolamento poteva......
"prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto"
Ora, sappiamo che, per l'Imu, l'autonomia regolamentare è oggi solo quella dell'art. 52 del dlgs 446/1997, "salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi" mentre non vi è più richiamo analogico all'art. 59.
Ciò nonostante questi regolamenti comunali dicono oggi che l'incentivo IMU viene previsto "per analogia" a quanto prevedeva l'art. 3, comma 57, della legge 662/1996 per l'imposta comunale immobili. ("Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune").
Mi sembra che vi sia qualcosa che non quadri, sotto il profilo della legittimità di questa ricostruzione normativa, che trova appiglio in una norma prevista per una fattispecie diversa.
Naturalmente non ho invece nulla in contrario rispetto al fatto che, così come sono stati mantenuti gli incentivi "Merloni", sarebbe bene che il legislatore reintroducesse anche per l'Imu quanto prevedeva per l'ICI, magari fissando come per le progettazioni interne già dei parametri percentuali di legge, così da trattare tutti in ugual modo sul territorio nazionale.
Ma torniamo al perché questi Regolamenti non mi convincono sotto il profilo della legittimità.
Sappiamo che, per l'art. 45 del dlgs 165/2001, i trattamenti economici dei pubblici dipendenti sono previsti dai CCNL. Diversamente vale il principio della omnicomprensività.
Nel caso degli enti locali l'art. 15 lett. k) del contratto del 1999 rimanda ai compensi che "specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale".
Mi pare una forzatura questo richiamo analogico, perché la disposizione di legge è riferita a una imposta diversa, l'ICI, che è stata sostituita dall'IMU.
Nemmeno il riscontro che il MEF potrà fare di questi Regolamenti mi pare che possa lasciar tranquilli (nel senso di dire "l'abbiamo messo, se non ci dicono nulla poi l'applichiamo").
Sappiamo infatti che clausole contra legem e contrarie ai CCNL in materia di trattamento economico sono nulle e quindi non possono essere applicate, potendo quindi costituire danno erariale. Ogni soggetto coinvolto in futuro potrebbe far rilevare la supposta nullità.
Ecco queste sono le ragioni che mi fan dubitare....
martedì 18 dicembre 2012
Regolamento controlli interni e modifica al Regolamento di contabilità per il controllo degli equilibri finanziari
Buongiorno,
profittando anche delle segnalazioni e del proficuo confronto avuto con qualche Lettore del Blog e con i Colleghi dei Comuni dove lavoro, al link sottostante è ora possibile scaricare una bozza che reputo abbastanza definitiva dei Regolamenti (naturalmente ciascuno può operare le proprie scelte su percentuali, limiti di importo e altre variabili, sempre nei limiti della ragionevolezza e rispettando logica e finalità della norma).
Grazie
https://dl.dropbox.com/u/3166713/nuovo%20regolamento%20controlli%20interni.doc
profittando anche delle segnalazioni e del proficuo confronto avuto con qualche Lettore del Blog e con i Colleghi dei Comuni dove lavoro, al link sottostante è ora possibile scaricare una bozza che reputo abbastanza definitiva dei Regolamenti (naturalmente ciascuno può operare le proprie scelte su percentuali, limiti di importo e altre variabili, sempre nei limiti della ragionevolezza e rispettando logica e finalità della norma).
Grazie
https://dl.dropbox.com/u/3166713/nuovo%20regolamento%20controlli%20interni.doc
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